Vi riporto alcune ufficiali considerazioni importanti per capire una fonte molto importante te ed iniziare a valutarne la realizzazione, la gestione del reddito investito, del capitale dei beni e delle risorse economiche.
Le fonti informatiche che vi riporto semplificandole, sono ufficiali e prima di tutto la costituzione del fondo patrimoniale comporta la separazione di determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dal patrimonio di uno o entrambi i coniugi, ai quali viene introdotto un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere infatti aggrediti dai creditori dei coniugi per debiti che essi conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Qual è la funzione del fondo patrimoniale familiare?
La funzione principale del fondo patrimoniale è dunque la tutela degli interessi familiari, anche se è per lo più utilizzato per difendersi dai creditori estranei alla famiglia.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c., e si definisce che un coniuge o un terzo possono destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale si costituisce per la separazione di alcuni determinati beni dal patrimonio di uno o di entrambi i coniugi, con il vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni destinati al fondo costituiscono un patrimonio giuridico di destinazione che ha come obiettivo la sicurezza economica familiare per il soddisfacimento degli obblighi di assistenza materiale (art. 143 c.c.), di mantenimento, istruzione ed educazione della prole (art. 147 c.c.) e di contribuzione al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.). Infatti, ai sensi dell’art. 170 c.c. l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; il creditore non può quindi agire in esecuzione forzata sui beni del fondo e sui suoi frutti, per debiti che egli conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La funzione principale del fondo patrimoniale è quindi la tutela degli interessi familiari e viene utilizzato per difendersi dai creditori estranei alla famiglia.
Il fondo patrimoniale dà luogo quindi ad un patrimonio separato, sia da quello eventualmente in comunione legale tra i coniugi, sia dai patrimoni personali dei singoli coniugi, perché i beni che lo compongono sono sottratti al principio generale sancito dall’art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde per l’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In poche parole il fondo patrimoniale costituisce uno strumento di tutela e di protezione dei beni materiali ed economici dai rischi derivanti dall’attività lavorativa dei coniugi e la legge, attraverso la separazione del fondo, ha inteso privilegiare la tutela della famiglia rispetto alla tutela dei creditori il cui diritto sorge dalla loro attività lavorativa.
Quali beni possono far parte del fondo patrimoniale
Possono essere conferiti in un fondo patrimoniale solo i seguenti beni, elencati dall’art. 167 c.c.:
- immobili;
- mobili registrati;
- titoli di credito.
I beni immobili (l’abitazione principale e la seconda casa) costituiscono le principali tipologie di beni su cui viene costituito un fondo patrimoniale.
Infatti tali beni sono quelli che i coniugi vogliono maggiormente tutelare, essendo raramente nella costituzione di un vincolo di destinazione.
I titoli di credito, ai sensi dall’articolo 167, comma 4 c.c., per essere costituiti nel fondo patrimoniale devono essere nominativi con annotazione del vincolo di destinazione sul certificato o in altro modo idoneo. Sono conferibili in fondo patrimoniale le azioni di S.p.A. e le quote di S.r.l., nonché i brevetti per invenzione industriale e per i marchi.
Attenzione, ai fini della costituzione del fondo patrimoniale, è condizione imprescindibile la sussistenza di un valido vincolo matrimoniale. Per “famiglia” si intende infatti quello “nucleare”, costituita dai coniugi e dai soggetti al cui mantenimento i coniugi sono tenuti: i figli (legittimi, naturali ed adottivi) minori di età, i maggiorenni non autonomi patrimonialmente, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo, sia già nati che sopravvenuti al tempo di costituzione del fondo patrimoniale. Nella nozione di famiglia non rientra invece la convivenza more uxorio, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale sussiste in presenza o per il verificarsi successivo del vincolo coniugale.