Società di capitali comunicazione al registro delle imprese
L’art. 21 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) ha introdotto nel 2023 l’obbligo, per tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), incluse le STP (società tra professionisti) e le società cooperative, di comunicare al Registro delle Imprese il nominativo del titolare effettivo, ossia la persona fisica che controlla l’attività dell’impresa. Per le società neocostituite la comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese mentre, quando si verifica una variazione del titolare effettivo in corso d’anno, la comunicazione di modifica deve essere eseguita entro 30 giorni dall’evento.
Identificazione del titolare effettivo
Applicando il criterio della proprietà, sono titolari effettivi tutti i soci, persone fisiche, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società superiore al 25% del capitale.
Se il titolare effettivo non è individuabile tramite la partecipazione diretta alla società sopra descritta, allora si utilizzano, a scalare, i criteri alternativi di seguito riportati:
- criterio del controllo: è titolare effettivo chi ha il controllo per maggioranza dei voti in assemblea o esercita un’influenza dominante sulla società attraverso il controllo dei voti o vincoli contrattuali;
- criterio della rappresentanza: è titolare effettivo chi ha i poteri di rappresentanza legale (criterio definito residuale).
La normativa antiriciclaggio, che obbliga anche all’adeguata verifica della clientela, coinvolge diverse categorie professionali, come commercialisti e notai, ma esclude i professionisti dell’area medica, inclusi gli odontoiatri, che sono esonerati sia dalla verifica della clientela sia dalla segnalazione di eventuali operazioni sospette. Questo significa, ad esempio, che se un professionista sospetta che il proprio cliente stia pagando le cure odontoiatriche con contante di “dubbia” provenienza, entro la soglia consentita, non è comunque assoggettato all’obbligo di segnalazione dell’operazione.
Limiti all’utilizzo del contante
Nel 2025, la normativa ha stabilito un limite (soglia) di 5.000 euro per i pagamenti in contanti. Superato tale importo, è necessario ricorrere a strumenti tracciabili come bonifici, assegni o carte di credito. La legge proibisce, inoltre, di dividere artificiosamente un pagamento per aggirare detto limite.
Qualora però sia contrattualmente previsto un pagamento rateale, con singole rate inferiori alla soglia indicata, allora sarà possibile pagare la singola rata con denaro contante. In caso di controlli, bisognerà documentare adeguatamente l’operazione, producendo il contratto sottoscritto dalle parti e la fattura, da cui risulti il pagamento dilazionato ed i relativi termini. Ovviamente il frazionamento del pagamento non deve mai essere “artificioso”.
Per somme inferiori al limite, il contante è accettato, così come i pagamenti misti, con contanti fino ad euro 4.999,99 e la parte restante tracciabile (ad esempio: per una prestazione di complessivi euro 7.800, si potrà pagare fino a 4.999,99 euro in contanti e i rimanenti 2.800,01 euro con strumenti tracciabili).
Tutti i professionisti sono tenuti ad osservare queste disposizioni, esigendo pagamenti tracciabili per importi superiori al limite stabilito dalla norma.
Le banche, inoltre, possono chiedere spiegazioni per le transazioni sospette o di importo elevato e segnalarle all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia per le possibili violazioni delle norme antiriciclaggio.
Organi preposti al controllo e sanzioni
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono preposti ai controlli, con ispezioni mirate e verifiche a campione, per riscontrare eventuali violazioni.
Il mancato rispetto della normativa può comportare, oltre all’applicazione delle relative sanzioni di seguito identificate, verifiche fiscali approfondite e maggiori controlli sulla provenienza del denaro.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
– fino ad euro 250.000, la sanzione applicata va da 1.000 a 50.000 euro;
– per importi superiori ad euro 250.000, si applica la sanzione da 5.000 e 250.000 euro.
Altre disposizioni che limitano l’uso del contante
Detrazione spese mediche
Dal 1° gennaio 2020 (art. 1, commi 679-680, legge n. 160/2019) i contribuenti sono obbligati ad effettuare i pagamenti delle spese mediche, che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, solo con metodi tracciabili, ad eccezione delle spese per l’acquisto di farmaci, di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
I lettori, interessati ad avere ulteriori approfondimenti in materia, potranno seguire le istruzioni riportate nel portale.